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Ricevuta bonifico bancario, qual è il suo valore?

Bonifico bancario: quanto è importante la ricevuta.

Avv. Alessandro Gallucci
www.condominioweb.com

È sempre più frequente l'utilizzazione di strumenti elettronici di pagamento o comunque di pagamento a mezzo di intermediari: il bonificobancario rappresenta uno degli esempi più lampanti di questa affermazione.

Che si utilizzi il così detto bonifico on-line, oppure quello classico per il tramite di sportello bancario, la domanda è sempre la stessa: qual è il valore della ricevuta dell'operazione – altrimenti nota anche come ordine di bonifico – rilasciata dal proprio istituto di credito?

Esempio: Tizio deve pagare a Caio una somma di denaro. Per adempiere utilizza il servizio di home banking e dispone l'ordine di pagamento al proprio istituto di credito. Questi prende in carico l'operazione e una volta effettuata rilascia ricevuta di avvenuta esecuzione dell'ordine (solitamente preceduta da una presa in carico del medesimo ordine).

Quel documento altro non fa che attestare che la banca ha eseguito l'operazione inviando la somma di denaro presso il conto corrente indicato nell'ordine ricevuto; è evidente che questa attestazione è cosa ben diversa dall'attestazione di ricevuto pagamento da parte del suo destinatario.

D'altra parte, anche questo appare manifesto, l'istituto di credito che ha eseguito l'ordine lo ha fatto su espresse indicazioni ed istruzioni del proprio cliente, che potrebbe anche avere errato nell'indicazione del così detto Iban.

Ed allora? Se si vuole avere assoluta certezza che in futuro il beneficiario del bonifico non possa avanzare alcuna contestazione di sorta in merito a quel pagamento, che cosa bisogna fare?

Per rispondere a questo quesito è utile guardare alle norme dettate dal codice civile in materia di quietanza.

=> Ricevute affitto e pagamento con bonifico

Partiamo dal diritto del debitore a vedersi rilasciata una quietanza per il pagamento effettuato.

Norma di riferimento è l'art. 1199 del codice civile, rubricato, Diritto del debitore alla quietanza, che recita:

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Due elementi fondamentali:

1) il diritto alla quietanza è azionabile su richiesta;

2) non è il pagamento a farlo sorgere, ma la successiva e contestuale richiesta. In secondo luogo le spese per l'emissione della quietanza (si pensi ai bolli per le ricevute riguardanti il canone di affitto) sono a carico del debitore, salvo differente accordo.

=> Ricevuta spese condominiali e marca da bollo

Restano esclusi da quest'ambito quelle operazioni rispetto alle quali è necessario rilasciare fatture o altri documenti fiscalmente rilevanti (es. ricevute per prestazione di lavoro occasionale, ecc.).

Ciò ci permette di affermare che sebbene la ricevuta dell'eseguito bonifico sia un elemento spesso sufficiente a provare l'avvenuto pagamento, la ricevuta del creditore è comunque l'elemento che dà assoluta certezza; insomma quello che, come si suole dire, tagli la testa al toro.

Chi vuole avere certezza assoluta, quindi, deve richiedere la ricevuta ad ogni pagamento o comunque, laddove si trattasse di pagamenti periodici, per comodità manifestare tale intenzione al momento del primo pagamento.

Bonifico bancario ed imputazione di pagamento

Il bonifico bancario ha sicuramente maggior peso rispetto alle imputazioni del pagamento. Vediamo perché.

Ai sensi dell'art. 1193 del codice civile dedicato all'imputazione del pagamento:

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Come dire: è il debitore che pagando ha diritto di indicare a cosa si riferisce il pagamento, ma se così non è si applicano le norme dettate dalla legge.

Quanto al diritto a vedere inserita quell'imputazione nella quietanza, l'art. 1195 c.c. che si occupa di disciplina re la quietanza con imputazione, afferma che:

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

=> Le semplici ricevute non possano attestare idoneamente l'entità del credito

Coordinando queste disposizioni con il contenuto dell'ordine di bonifico, quindi, è fondamentale che in esso sia ben chiara l'imputazione delle somme che si vanno a versare. In questo modo eventuali “sorprese” del creditore (leggasi imputazione a debiti diversi, magari contestati) potranno essere facilmente neutralizzate proprio per la presenza di specifica indicazione d'imputazione nella causale del bonifico.

Il versamento generico, invece, si espone alla possibilità di lasciare al creditore maggiore spazio operativo, ferma restando la possibilità di contestare l'imputazione laddove vi siano elementi che lo consentano.

Ricapitolando: la ricevuta dell'effettuazione del bonifico bancario da parte della banca altro non rappresenta che l'attestazione dell'istituto di credito di aver effettuato il pagamento richiesto dall'ordinante.

In nessun caso tale ricevuta sostituisce quella che il creditore deve rilasciare laddove gli sia avanzata richiesta.

In ogni caso la causale del bonifico rappresenta manifestazione della volontà del pagatore rispetto alla imputazione del pagamento, sicché il creditore dovrà attenersi ad essa allorquando gli sia stato richiesto di rilasciare la ricevuta di pagamento.

Ogni eventuale differente imputazione può essere contestata al fine di vedere rispettata la volontà del debitore. Può sembrare pleonastico ma è comunque utile evidenziare che imputare il pagamento non consente di per sé solo di non pagare eventuali altri debiti che si ritengono non dovuti.

Per fare ciò è necessaria una formale contestazione seguita ad eventuale azione giudiziaria; tale contestazione non è di per sé sufficiente a neutralizzare le possibili azioni del creditore che, invece, ritiene dovuto quanto richiesto.

=> Le semplici ricevute non possano attestare idoneamente l'entità del credito

=> Limite importo assegno bancario

fonte http://www.condominioweb.com/bonifico-bancario-importanza-ricevuta.12858