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Il ritardo dei lavori antincendio
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(G.U. n. 22 del 26/1/2013)

Il ritardo dei lavori antincendio legittima il Comune a vietare l'uso dei garage condominiali

Adeguamento dell'autorimessa alle norme antincendio.

Avv.to Maurizio Tarantino
www.condominioweb.com

Dopo che i vigili del fuoco hanno bocciato l'autorimessa è scattata l'inibitoria per l'inerzia dei residenti.

Il sindaco è l'autorità locale di pubblica sicurezza e ben può emettere un'ordinanza contingibile e urgente per tutelare l'incolumità dei cittadini laddove emerge che sono molto in ritardo i lavori per l'adeguamento dell'autorimessa alle norme antincendio.

Decisiva in proposito la bocciatura dei vigili del fuoco che rilevavano i rischi per chi risiedeva e lavorava nell'area”. Questo è il principio di diritto espresso dal TAR Lombardia con la sentenza n. 2042 del 7 novembre 2016 in merito all'uso dei garage in condominio.

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I fatti di causa. Il condominio “Alfa” era un complesso immobiliare caratterizzato dalla presenza di due piani interrati prevalentemente destinati ad uso autorimessa e a cui si accedeva per mezzo di una rampa carrabile che fungeva altresì d'accesso alle autorimesse del limitrofo condominio, denominato “Beta”. La presenza di questo accesso comune implicava la necessità di conteggiare cumulativamente la superficie delle due autorimesse (superiore ai 3.000 mq) ai fini dell'applicazione della normativa antincendio.

Per adeguare le autorimesse condominiali alle regole tecniche di cui al D.M. 1 febbraio 1986 (“Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”), il Condominio Alfa aveva sottoposto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco un progetto degli interventi in presenza di “caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente”.

Sia il progetto di adeguamento presentato (che prevedeva l'esecuzione di lavori da parte di entrambi i Condomini) sia la relativa richiesta di deroga erano stati valutati positivamente dal Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi.

Tuttavia, dalla verifica svolta dai Vigili, solo un decimo dei lavori programmati era stato effettivamente eseguito dal Condominio “ALfa”. Il non completamento dei lavori, a dire del ricorrente, era un'automatica e inevitabile conseguenza dell'inerzia del Condominio “Beta” che non avrebbe mai avviato i lavori previsti dal progetto di adeguamento approvato. Di conseguenza, in seguito al successivo sopralluogo del Comando dei Vigili del Fuoco del 18 agosto 2015, le due autorimesse sono state valutate come “non utilizzabili ai fini antincendio”;di talché, il Comune di Sondrio, con ordinanza, è stato costretto ad intimare all'Amministrazione condominiale ricorrente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle autorimesse interrate fino all'adeguamento delle medesime alla normativa antincendio.

Avverso tale provvedimento, il Condominio Alfa adiva la competente autorità amministrativa chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

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Normativa antincendio Autorimesse. Con il DM 16 febbraio 1982 erano soggette ai controlli di prevenzione incendi le “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili”.

Successivamente il DPR 151/2011, ha posto come requisito di assoggettabilità la superficie, e non più la quantità di autoveicoli presenti. In pratica con l'entrata in vigore del DPR 151/2011, variano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, infatti l'allegato A del DPR 151/2011, sostituisce il DM 16 febbraio 1982, cambiando il numero di attività soggette e i loro requisiti di assoggettabilità.

Colui che è tenuto a presentare la documentazione è in via generale il titolare dell'attività.

Normalmente, le autorimesse sono di proprietà di condomini, in questo caso il responsabile è l'amministratore di condominio il quale deve presentare una delibera per l'adeguamento e regolarizzazione dell'autorimessa rispetto alla normativa di prevenzione incendi.

Le sanzioni per chi non si regolarizza sono esplicitate nel decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, il quale all'art. 20 prevede: “chiunque in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2582 euro […]”.

Premesso quanto esposto, quindi, in molte autorimesse anche molto ampie (per edifici di uso residenziale) che prima non risultavano dover rispondere alla normativa di prevenzioni incendi, in quanto per le stesse veniva dichiarato un numero di auto parcheggiate inferiore a nove, ora devono rispettarla in quanto superano i 300 metri quadri.

Oltre questa soglia, pertanto, tutte le autorimesse devono rispettare le prescrizioni del DM 1/2/1986 relativo a «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili». Questa regola tecnica riporta tutti i dettami da rispettare da parte dell'attività soggetta (vie di esodo, sistemi di rivelazione, impianti di spegnimento, sistema evacuazione fumi, reazione al fuoco dei rivestimenti…) comprese la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti o di compartimentazione.

Continua, invece, a far distinzione sui posti auto la regola tecnica (DM 1/2/1986) che differenzia le autorimesse tra quelle con meno di nove posti a quelle con più auto ricoverate, richiedendo prescrizioni diverse per alcuni aspetti.

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Il Regolamento dei servizi di vigilanza antincendio. Ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 139/06, il Corpo nazionale (Vigili del Fuoco) esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.

La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza… “Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza”.

Il ragionamento del Tar Lombardia. Nel corso dell'istruttoria di causa era emerso che i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sondrio, a seguito di una segnalazione scritta da parte di alcune famiglie residenti nei condomini Alfa e Beta, avevano effettuato due sopralluoghi tecnici.

Dai controlli effettuati essendo emersa una situazione di rischio ed essendo stata riscontrata l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi e l'inadempimento di prescrizioni ed obblighi a carico dei soggetti responsabili, il Comando comunicava alle Autorità competenti che “l'esercizio dell'autorimessa non era autorizzabile ai fini antincendio, evidenziando il potenziale pericolo in caso di incendio all'interno dell'autorimessa anche per le attività direttamente comunicanti con la stessa (edifici di civile abitazione e galleria commerciale)”.

A fronte di tale situazione di estremo pericolo, in alcun modo i condomini Alfa e Beta avevano posto efficace rimedio, adeguandosi alle prescrizioni imposte solamente riguardo all'impianto di calore ma non a quelle concernenti la sicurezza delle autorimesse.

Pertanto, in considerazione dell'inerzia dei condomini, il Sindaco, in maniera legittima, autorizzava in via d'urgenza sospensione dell'utilizzo delle autorimesse.

Ne consegue la piena legittimità del provvedimento impugnato, ben motivato anche in relazione alla grave situazione di pericolo risultante dagli esiti della complessa attività istruttoria ed in relazione all'inerzia nel fronteggiarla da parte di entrambi i condomini.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso del Condominio Alfa e per l'effetto ha confermato l'ordinanza del Sindaco di Sondrio.

=> Prevenzione incendi. La sicurezza prima di tutto. I limiti della discrezionalità dell'assemblea di condominio.

(Cfr.: TAR Lombardia n. 2042 del 7 novembre 2016)



fonte http://www.condominioweb.com/adeguamento-dellautorimessa-alle-norme-antincendio.13226