Lavori in condominio e danni all'appartamento del piano sottostante
Cosa fare se durante i lavori di ristrutturazione l'appartamento di sotto subisce danni?
Avv. Alessandro Gallucci
www.condominioweb.com
Chi è responsabile se nel corso dei
lavori di ristrutturazione di un appartamento in
condominio l'unità immobiliare sottostante subisce danni?
Al riguardo è bene precisare che l'imputazione della responsabilità
riguarda casi analoghi, ossia quelli in cui:
a) i danni alle unità immobiliari di proprietà esclusiva provengano da lavori su parti comuni;
b) i danni alle parti comuni siano conseguenza di opere eseguite in porzioni di piano di proprietà esclusiva.
Per rispondere al quesito ci giunge in soccorso una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, più nello specifico la sentenza n. 22885 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 10 novembre 2016.
=> Come comportarsi con i vicini quando si ristruttura l'appartamento
Il caso. Una società proprietaria di un
appartamento citava in giudizio i vicini del piano superiore
chiedendo i danni conseguenti ad interventi manutentivi eseguiti
nella loro abitazione.
Gli esiti del giudizio di merito – in particolare nella sentenza di
secondo grado poi impugnata – non erano favorevoli alla società
attrice: da qui il ricorso in Cassazione.
Secondo i ricorrenti, i giudici d'appello
avevano fatto malgoverno delle norme dettate in materia di
danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Tali disposizioni, giova ricordarlo, considerano responsabile il
custode (proprietario, possessore ed entro certi
limiti anche il detentore, es. conduttore) dei danni provenienti
dalle cose soggette alla loro custodia, per l'appunto, ossia al
loro potere di vigilanza.
La fattispecie dei danni conseguenti alla esecuzione dei lavori di
manutenzione di un edificio è, come si suole dire, uno di quei casi
limite.
Motivo: in tali circostanze la cosa può essere mezzo di danni
provocati dalla condotta attiva di altra persona.
Ed allora? Allora, come dice la Corte di Cassazione, non sempre può configurarsi in capo al proprietario (custode) la responsabilità per danni conseguenti alla esecuzione di interventi manutentivi.
Eppure il ricorrente aveva fatto notare che sempre gli ermellini hanno più volte affermato che “il proprietario di un immobile non cessa - di regola - di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione, e pertanto è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, purché rimanga titolare di una qualche potestà di fatto sulla cosa (Cass. n. 3041/99; Cass. n. 2298/04)”.
È vero, si legge nella sentenza dopo l'enunciazione di questo principio, ma il caso di specie non aveva queste caratteristiche.
Motivo? Nel giudizio di merito era stato accertato che al proprietario non era rimesso alcun potere d'intervento o ingerenza sulla cosa e questo accertamento, ove adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
L'assenza di responsabilità in termini di danni da cose in custodia, tuttavia, non fa venire meno eventuali responsabilità a titolo di culpa in eligendo o, laddove ravvisabili, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, ossia responsabilità dei padroni e dei committenti.
=> Orari dei lavori di ristrutturazione e rimedi
=> Danni causati alle parti comuni dalla ditta che lavora in appartamento
(Cfr.: Cass. 10 novembre 2016 n. 22885)
fonte http://www.condominioweb.com/lavori-di-ristrutturazione-e-danni-appartamento.13220